1) AMBITO Dl APPLICAZIONE. I
contratti di cui al presente programma si intendono regolati
dal decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, dalla direttiva
CEE n.314/90, dalle convenzioni internazionali in materia,
ed in particolare dalla convenzionedi Bruxelles del 20 aprile
1970 resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977 n. 1084, dalla
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale resa esecutiva con legge 19 maggio 1932.
A) Responsabilità per danni alla persona
1) Il danno derivante alla persona dall’inadempimento
o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico è risarcibile nei limiti
delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia
di cui sono parte l’ltalia o l’Unione europea,
ed, in particolare nei limiti previsti dalla convenzione di
Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale,
resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione
di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario resa
esecutiva con legge 2 marzo 1963 n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con
legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di
responsabilità dell’organizzatore e del venditore,
così come recepite nell’ordinamento.
2) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre
anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza,
salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene
all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese
nel pacchetto turistico per le quali si applica l’art.
2951 del codice civile.
3) È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento
inferiori a quelli di cui al comma 1.
B) Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1) Le parti contraenti possono convenire in forma scritta,
fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.
1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni al risarcimento
del danno, diverso dal danno alla persona derivante dall’inadempimento
o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico.
2) La limitazione di cui al comma 1 non può essere
a pena di nullità comunque inferiore a quanto previsto
dall’art. 13 della convenzione internazionale relativa
al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata a Bruxelles il 23
aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.
1084.
3) In assenza di specifica pattuizione il risarcimento del
danno è ammesso nei limiti previsti dall’art.
13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 3 aprile 1970,
resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084 e dall’art.
1783 e seguenti del codice civile.
4) Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un
anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
2) PRENOTAZIONI. La prenotazione
è subordinata alla disponibilità dei posti e
si intende perfezionata soltanto al momento della conferma
da parte di Stik Travel srl.
Stik Travel srl si riserva il diritto di non effettuare il
viaggio informandone il viaggiatore in forma scritta con almeno
20 giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio
viaggio.
3) MODALITÀ Dl PAGAMENTO.
All’atto della prenotazione il cliente dovrà
versare un acconto del 25% della quota globale, oltre alla
quota di iscrizione. Il saldo dovrà essere versato
20 gg prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni
effettuate nei 21 gg prima della partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare al momento delI’iscrizione.
La mancata effettuazione dei pagamenti nei termini di cui
sopra costituisce clausola risolutiva espressa del contratto,
tale da determinare la risoluzione, fatto salvo il risarcimento
degli ulteriori danni subiti dall’organizzatore.
4) CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE.
Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di
usufruire del viaggio prenotato, può cedere la propria
prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni
richieste per il viaggio, dopo aver informato l’agente
di viaggio e la Stik Travel srl a mezzo raccomandata, fax,
telex, almeno 4 giorni lavorativi prima della data di partenza,
indicando le generalità del cessionario (nome, cognome,
indirizzo, sesso, data di nascita, cittadinanza) tuttavia
Stik Travel non sarà responsabile della mancata accettazione
del nuovo nominativo da parte dei terzi
fornitori di servizi.
Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono responsabili
per il pagamento del saldo, nonché delle spese supplementari
derivate dalla cessione.
5) RECESSO. Il viaggiatore
avrà la facoltà di recedere dal contratto di
viaggio senza versare alcun corrispettivo per il recesso,
salvo la quota di iscrizione, nel caso di variazioni sostanziali
al viaggio da parte di Stik Travel e cioè:
– aumento superiore al 10% del prezzo del viaggio;
– variazione della data di partenza superiore alle 48
ore;
– modifica della categoria dell’albergo.
Stik Travel dovrà comunicare in forma
scritta le variazioni; il viaggiatore sarà tenuto a
comunicare entro due giorni lavorativi dalla data di comunicazione
se intende avvalersi della possibilità di recesso,
ovvero accettare le modifiche. In assenza di comunicazioni
da parte del cliente, la modifica si intende accettata.
La revisione del prezzo forfettario di vendita di pacchetto
turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando
sia stata espressamente prevista nel contratto anche con la
definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza
della variazione del costo del trasporto, del carburante,
dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di
sbarco o imbarco nel porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato.
IL PREZZO NON PUÒ IN OGNI CASO ESSERE AUMENTATO NEI
VENTI
GIORNI CHE PRECEDONO LA PARTENZA.
6) RECESSO CON PENALITÀ.
Al di fuori delle ipotesi previste nell’art. 5 il viaggiatore
che rinuncerà al viaggio è tenuto a versare
quale corrispettivo per il recesso ex art. 1373 lll comma
C.C., una quota così determinata. (Nel calcolo dei
giorni non si dovrà tener conto né del giorno
di cancellazione né del giorno di partenza):
Per il solo volo charter:
– 10% della quota di partecipazione sino a 30 gg di
calendario prima della partenza;
– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini;
Per il solo soggiorno in albergo:
– quota di iscrizione fino 7 gg calendario prima della
partenza;
– quota di iscrizione più prima notte Hotels
da 6 a 3 gg di calendario prima della
partenza (escluso comunque il sabato prima della partenza);
– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini;
Per pacchetti con volo charter:
– 50% della quota di partecipazione sino a 15 gg di
calendario prima della partenza;
– 75% della quota di partecipazione sino a 7 gg di calendario
prima della partenza;
– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini;
Nel caso di gruppi precostituiti le somme verranno concordate
alla firma del
contratto.
IN NESSUN CASO LA QUOTA Dl ISCRIZIONE VERRÀ RIMBORSATA.
7) MODIFICHE CONCERNENTI DATA ED AEROPORTO Dl PARTENZA.
Qualora le modifiche riguardino voli charter si applicheranno
le disposizioni che seguono:
– modifiche fino a 15 gg prima della partenza: Stik
Travel si impegna a comunicare (tramite gli agenti di viaggio)
ai viaggiatori eventuali modifiche, garantendo il trasferimento
in aeroporto da quello originario di partenza;
– modifiche nei 15 giorni prima della partenza: qualora
si verifichino variazioni non imputabili alla nostra organizzazione
ma che comportino modifiche superiori alle 48 ore e all’aeroporto
di partenza Stik Travel si impegna:
– trasferimento dall’aeroporto previsto a quello
di partenza;
– un viaggio di pari valore;
– recesso del viaggio senza penalità salvo la
quota di iscrizione.
8) MODIFICHE DA PARTE Dl STIK TRAVEL A PARTENZA AVVENUTA.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi
previsti dal contratto non può essere effettuata, I’organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi
tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo
nei limiti della differenza le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il
consumatore non l’accetta per un giustificato motivo,
I’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di
trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza
o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
Le modifiche da parte del consumatore a prenotazione già
accettata, obbligano la Stik Travel soltanto nel limiti in
cui possono essere soddisfatte. In ogni caso la richiesta
comporterà l’addebito al consumatore delle maggiori
spese sostenute e delle penali richieste da parte dei terzi
fornitori.
9) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO Dl RECESSO O ANNULLAMENTO
DEL SERVIZIO. 1) Quando il consumatore recede dal contratto
nei casi previsti dagli articoli 5 e 7, o il pacchetto turistico
viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del consumatore questi ha diritto di
usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o superiore senza supplemento dl prezzo, o di
un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione
della differenza del prezzo oppure gli è rimborsata
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2) Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto
ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla
mancata esecuzione del contratto.
3) Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto
turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti richiesto ed il consumatore sia stato informato
in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista
per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso
in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
10) RESPONSABILITÀ DEI VETTORI. I
vettori, limitatamente alla durata del trasporto con i loro
mezzi sono responsabili nei confronti del consumatore conformemente
a quanto previsto nelle convenzioni internazionali.
11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA. Ove esiste
una classificazione ufficiale, la stessa è riportata
accanto al testo descrittivo dell’albergo. In assenza
Stik Travel stabilirà in base ai propri criteri di
valutazione gli standard di qualità.
12) ESONERO Dl RESPONSABILITÀ. L’organizzatore
ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità
di cui agli articoli 15 e 16, quando la mancata o inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di
consentirgli la prosecuzione del viaggio salvo in ogni caso
il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
13) DIRITTO Dl SURROGAZIONE. L’organizzatore
o il venditore, che hanno risarcito il consumatore, sono surrogati
in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i
terzi responsabili.
Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l’esercizio del diritto di surroga.
14) RECLAMI E DENUNCE. Il consumatore dovrà
a pena di decadenza denunciare per iscritto ogni forma di
reclamo alla Stik Travel entro 10 gg dalla data del previsto
rientro.
15) ASSICURAZIONI. Se non espressamente comprese
nel pacchetto turistico, all’atto della prenotazione
sarà possibile stipulare speciali polizze assicurative
facoltative per le spese derivanti dall’annullamento
del programma, infortuni, etc.
16) FONDO Dl GARANZIA. Presso la presidenza
del Consiglio dei Ministri è stato istituito un fondo
nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi
ai sensi delI’art. 21 del d.lgs 111/95 in caso di insolvenza
o di fallimento dell’organizzatore per il rimborso del
prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero.
17) FORO COMPETENTE. Per qualsiasi controversia
sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Stik Travel è coperta da polizza assicurativa n. 127/A/3374
con la Compagnia Zurigo Assicurazioni per la responsabilità
civile di cui agli art. 15 e 16 del d.lgs 111/95 del 17-3-95.
Autorizzazione provinciale n. 22476191
Comunicato alla Provincia di Venezia il 27/10/2003
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART.
16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1998 N°269: “LA LEGGE ITALIANA
PUNISCE CON LA RECLUSIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE
O ALLA PORNOGRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI
ALL’ESTERO”.
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